Istruzioni agli Intendenti per lo scioglimento delle promiscuitAi?? e per la ripartizione delle terre demaniali- parte seconda
di Mauro Terracciano
Napoli 23 giugno 2016
TITOLO IIIAi?? (di Mauro Terracciano con preziosa collaborazione di Lorenzo Terzi)
Il ”TITOLO III” riguarda gli usi civici e la separazione in massa delle terre demaniali. Si comincia menzionando proprio gli usi civici, diritti della comunitAi?? a intervenire sui fondi per goderne. Esistono molti esempi di usi civici e il legislatore li divide addirittura in tre classi. Praticati da secoli, questi diritti vengono soppressi con l’abolizione della feudalitAi?? effettuata dai Francesi durante il Decennio. Con le nuove leggi si tende a offrire agli antichi usuari un compenso per la perdita degli usi. Anche in queste istruzioni viene proclamato tale fine. Nell’articolo 16 il legislatore stabilisce il criterio secondo cui bisogna muoversi per stabilire i compensi : lo stato possessorio. In altri termini viene considerata la dimostrazione del possesso per poter godere della compensazione. Da questa regola sono esclusi i cosiddetti feudi separati dal proprio tenimento, fondi che hanno goduto di una giurisdizione diversa e indipendente fino all’abolizione della feudalitAi??. Tutti gli altri usi saranno compensati secondo una scala che prevede che gli usi civici essenziali, ovvero quelli ”che riguardano lo stretto uso personale, necessario al mantenimento dei cittadini” , vengano compensati con fino ad un quarto del demanio, quelli utili ”che comprendono, oltre l’uso necessario personale, una parte eziandio d’industria”, vengano compensati, cosAi?? come quelli dominicali ”che contengono partecipazione ai frutti e al dominio del fondo”, con fino a due terzi del demanio. Altro argomento trattato in queste istruzioni A? l’istituto della ”colonia perpetua : il Re ( o chi per lui) riprende una legge della Commissione feudale, organo nato nel Decennio sotto i Napoleonidi, secondo cui ”ne’ demani la coltivazione decennale dello stesso fondo dAi?? diritto alla inamovibilitAi?? de’ coloni” : su queste terre non graverAi?? alcuna divisione e il diritto alla fida e gli usi civici non potranno essere esercitati; ma c’A? una clausola : ”in tutti i casi ne’ quali o per effetto di un giudicato, o per altro qualunque diritto riconosciuto legittimo gli antichi possessori conservassero il dritto di fida, o diritto sugli alberi, ed i Comuni vi rappresentino gli usi” avverrAi?? la divisione a favore degli usuari e, temo, i coloni perderanno i loro diritti. Come vedete anche le leggi piA? giuste e scrupolose constano di aspetti ingiusti. Rivoluzionario A? piuttosto il trattamento riservato alle ”difese” baronali ed ecclesiastiche, spesso abusive perchA? frutto di usurpazioni; in questo caso i ricchi possidenti non avranno diritto a compensi e saranno vittima di espropriazioni.
TITOLO IV
Veniamo dunque al nocciolo della questione : la divisione dei demani. Il legislatore individua due classi di terre su cui intervenire : le terre atte a colture, adibite ad altri usi al momento della stesura di questo regolamento, e i boschi, le terre inondate e lamose e le falde troppo erte dei monti. Per eccezione alla regola generale che vuole la divisione delle terre rimarranno indivisi i boschi di alberi da costruzione e le suddette falde, riservate al pascolo degli animali dei poveri. Nei demani comunali si incontreranno colonie precarie e non : il legislatore incarica di considerare solo quelle precarie ( ai fini della divisione, s’intende), mentre quelle sottoposte a migliorie produrranno un premio ai coloni. La divisione dei demani potrAi?? avvenire in due modi :”per teste” o ”per concorso”, cioA? ”per mezzi di domande da presentarsi da’ cittadini”. E’ bello notare che per mezzo di queste procedure potenzialmente potevano rientrare tutti nella divisione in quanto entrambi i modi includevano un gran numero di partecipanti. Colpisce la tendenza a non ledere i diritti dei piA? poveri : infatti nella distribuzione delle quote si darAi?? la precedenza agli impossidenti e ai piccoli proprietari. Le terre saranno cedute in enfiteusi per vent’anni e gli assegnatari ne godranno come domini provati senza tuttavia poter venderle o ipotecare.
TITOLO V
Il quinto e ultimo titolo riguarda il regolamento di procedura da seguire ai fini dello scioglimento delle promiscuitAi?? e della divisione dei demani. Le responsabilitAi?? delle azioni da eseguire ricadono sugli Intendenti. Due sono i loro principali doveri : interpellare e ascoltare gli interessati e i loro rappresentanti prima di emanare sentenze e ”prendere l’avviso del Consiglio d’Intendenza”. Tutti i possessori di terre demaniali entro due mesi dalla pubblicazione delle presenti istruzioni dovranno delegare i loro rappresentanti presso i Comuni; in caso contrario si procederAi?? in loro contumacia. Com’A? scritto sopra gli Intendenti dovranno assumersi tante responsabilitAi?? : per esempio anche se potranno delegare funzionari che ascoltino in loro vece le testimonianze degli interessati, ma saranno loro generalmente a emanare le sentenze. Altro dovere degli intendenti A? indurre i Sindaci a commissionare a un perito agrimensore la pianta di tutto il territorio del Comune, che indichi le zone votate o no alla divisione. Essi inoltre potranno compiere azioni non contemplate nelle presenti istruzioni. In caso di dubbio consulteranno il Procuratore Generale presso la Gran Corte de’ Conti di Palermo, il quale seguirAi?? a sua volta le disposizioni del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, garante insieme agli Intendenti della sicurezza delle carte delle operazioni di divisione dei demani di ciascun Comune.