In ogni tempo gli Stati hanno dovuto controllare le spese ai fini di non sovraccaricare il debito pubblico, anzi cercare di diminuirlo per mantenere la soliditAi?? delle istituzioni e quindi impedire che l’intera struttura non avesse da subire il tracollo o bancarotta (oggi lo chiameremo default).
Il Regno delle Due Sicilie non era da meno, all’avvento al trono di Ferdinando II il regno aveva un notevole debito pubblico accumulato sia dalla casa regnante sia dell’interregno francese, il giovane sovrano si trovA? quindi tra i primi compiti quello di risanare il disavanzo delle casse pubbliche e a meno di due mesi dall’ascesa al trono emise un primo decreto attuativo per il risanamento della finanza.
Il decreto del re, che Dio l’abbia in gloria, produsse immediatamente dei risultati che col tempo, insieme ad altri provvedimenti presi in seguito, ridusse il debito ad un valore irrisorio rispetto agli altri Stati italici ed europei aumentando la stabilitAi?? del Regno e lanciando lo stesso verso quel periodo di sviluppo pre-industriale che s’interruppe bruscamente con l’invasione savoiarda.
Per meglio comprendere i propositi di Ferdinando II inseriamo di seguito il testo completo del decreto reale.
Real Decreto dellai??i?? 11 gennaio 1831
FERDINANDO II
Per la grazia di Dio
Re del Regno Delle Due Sicilie
Fin daai??? primi momenti del nostro avvenimento al Trono, Noi dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche alleviamento aai??i?? pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte deai??? nostri domini al di qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un deii???cit che di anno in anno si aumentava per gli interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie di finanze. non lascia di essere un debito: A? tanto piA? grave, tanto piA? molesto, perchAi?? non trova nei fondi di ammortizzazione un perenne presidio, perchAi?? le sue scadenze non sempre possono differirsi.
La somma ne ascende a D. 41.34525150, Il primo passo indispensabile alla prosperitAi?? delle ii???nanze A? quello di estinguerlo a gradi. Posta cosi al nudo la cosa, il vuoto effettivo chai??i??esiste nello stato discusso da formarsi pel 1831, inclusa una parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato A? di 1.128.167.
Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati: conii???dando nel divino aiuto,che abbiamo invocato al cominciar del Nostro Regno, e nell’amore del nostro popolo. Noi siamo sicuri che con ferma costanza godremo di un avvenire piA? lieto. Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale sacriii???cio, noi abbiam giAi?? conceduto un rilascio dalla nostra borsa privata di D. 180.000 –
Altro ne facciamo dall’insegnamento della nostra Real Casa di D. 190.000. – conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le nostre attuali forze di terra e di mare col perfetto ordine in cui sono stati rimessi i rami di marina, e guerra, abbiamo ottenuto una diminuzione di D. 340.000.
La severa riforma fatta negli esiti deai??i?? diversi Ministeri ha prodotto unai??i?? economia di D. 531.667.
Sono di D. 1.241.667. Pareggiati in tal modo gl’introiti e le spese dello stato discusso pel 1831 rimanendovi una somma disponibile di D. 113.500.
Noi ci siamo proposti di impiegarla al sollievo della parte piA? bisognosa del nostro popolo, il dazio sul macinato imposto col citato decreto del 28 maggio 1826 richiamava la nostra prima attenzione.
Ma questa imposta ascendendo a D. 1.253.000 non avrebbe in tal modo ricevuto che un poco sensibile alleviamento. Non potendo chiedere nAi?? alla proprietAi?? nAi?? allai??? industria altri sacrificj, senza portare grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperitAi??, ci siamo per necessitAi?? rivolti ad una nuova ritenuta delle spese dette di materiali, ad una ritenuta suai??? soldi e suai??? godenti le pensioni di grazia e giustizia. Essendo questa classe particolarmente rivestita della nostra ii???ducia, godendo le preminenze della pubblica considerazione, degli onori, delle beneii???cenza e deai??? soldi che le danno piA? facili mezzi di sussistenza. Noi non faremo a questa classe il torto di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa nuova ritenuta non toccherAi?? gli impiegati ed i pensionati che godono un appannaggio di D. 25 mensuali in sotto. CrescerAi?? con moderate proporzioni per le classi ascendenti, e se parrAi?? grave per gli impiegati e pensionisti che trovansi alle sommitAi??, in risultato la somma che loro rimane non sarAi?? certo inferiore agli antichi soldi, alle antiche pensioni della Monarchia delle Due Sicilie; e allorchAi?? le vecchie costumanze di uno Stato possono utilmente rivivere, A? prudente cosa il farlo, ed A? indispensabile nella nostra posizione attuale.
Riconosciuta la necessitAi?? di queste misure dopo maturamente esaminate nel nostro Consiglio ordinario di Stato se n’A? a Noi rassegnato il corrispondente progetto. Considerando che i soprassoldi, le gratiii???cazioni, le identitAi?? cumulate daai??i?? soldi sono un favore d’eccezione, che per qualunque titolo concedute non puA? essere continuato neai??i?? gravissimi bisogni dello Stato, che debbono pur nondimeno essere conservati i soprassoldi militari solo a distinguere il servizio attivo dal servizio sedentaneo, o di riforma, le indennitAi?? di alloggio deai??i?? militari medesimi, come del pari le semplici e necessarie indennitAi?? di scrittoio; Considerando che l’unione di diversi ufii???zj in una stessa persona non concede per i regolamenti in vigore se non che la scelta del soldo maggiore, e che avendo onorata origine da un attestato di nostra ii???ducia neai??i?? talenti e nello zelo degli impiegati, da ad essi il titolo alla nostra Sovrana considerazione negli ascensi;
Considerando che gli attuali soldi avendo ottenuto nella prosperitAi?? di cui lo Stato godeva prima delle fatali vicende del 1820 il considerabile aumento relativamente agli antichi soldi, possono oltre della ritenuta giAi?? esimente soffrirne una nuova;
Considerando che nelle nuove ritenute giova esentarne gli averi cumulati non maggiore di D. 25 mensuali, convenga proporzionalmente tassar gli altri in modo che il peso maggiore ricada su di quelli che sono piA? elevati:
Considerando essere opportuna una nuova ritenuta sulle spese di materiale;
Considerando che le pensioni di giustizia possono essere tassate colla stessa proporzione deai??i?? soldi e quelle di grazia possono soffrire un peso maggiore;
Considerando che nellai??i??alleviamento promesso ai???a nostri sudditi lai??? imposta sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che grave A? per sua natura alla classe piA? bisognosa e piA? povera sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato delle ii???nanze e degli affari interni:
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;
Abbiamo risoluto di decretare quanto segue:
Art 1.
Sono abolite le cumulazioni tutte di soldo con soprassoldo, pensioni ed altri averi, per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i D. 25 per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti D. 25 mensuali. Sono di questa disposizione eccettuati i soprassoldi ed indennitAi?? di alloggio e mobilio deai??? militari, nonche le indennitAi?? di scrittojo.
Art 2.
l soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano D. 25 mensuali saranno esenti dalla nuova ritenuta aai??? termini dell’Art. 1, la quale per le classi ascendenti da D. 25 ed un grano verrAi?? regolata giusta la seguente tariii???a: da mensuali D. 25,01 a D. 5o al 2.50 per cento – Da 50,01 a 100 al 5 ai??i?? Da 101,01 a 150 al 7,50. – Da 150.01 a 200 al 10 – Da 200.01 a 300 al 15 – Da 300,01 a 40o al 20 – Da 400.01 a 500 al 25.- Da 500.01 3700 al 30 ai??i?? Da 700.01 a innanzi al 40.
Art 3.
Le ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le prescrizioni dell’Art. 1) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nel!ai??? art. precedente.
Art 4.
SarAi?? ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale.
Art 5.
Il decimo che in atto si paga sulle pensioni e suai??i?? soldi. ed in generale sugli esiti tutti della tesoreria continuerAi?? a ritenersi. Le ritenute soprindicate sono state approssimativamente calcolate per D. 474.030. I quali uniti aai??? D. 113.500 avanzo precedente formano la somma di D. 587.530.
Art 6.
ll dazio sul macinato imposto aai??i?? termini degli art. 7 ed 8 cap. 3 del decreto deai??? 28 Maggio 1826, calcolato allora per D. 1.253.000 A? diminuito per meta. seguendosi la ripartizione fattane in esecuzione del citato real decreto.
Art 7.
Essendo lai??i??importo della metAi?? del dazio sul macinato che si sopprime in D. 626.500. la somma che manca in D. 38.968 sarAi?? prelevata dalle economie. che nel corso dellai??i?? anno si eseguiranno daai??? nostri Ministri nei rispettivi dipartimenti.
Art 8.
Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio deai??? Ministri e tutti i nostri Ministri Segretari di stato sono incaricati della menzione del presente decreto.
Firmato: FERDINANDO