di Mauro Terracciano
Napoli 15 giugno 2016
Istruzioni dell’11 Dicembre 1841 circa lo scioglimento delle promiscuitAi?? e la divisione dei demani in Sicilia – parte prima
TITOLO PRIMO
Il presente regolamento si apre con la dichiarazione dei fini del legislatore : lo scioglimento delle promiscuitAi??, la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i comuni e i padroni di esse e la divisione dei demani comunali ed ex feudali. Inoltre si ordina agli Intendenti di lavorare sulle divisioni non ancora definitivamente ultimate, …su quelle giAi?? cominciate, ma rimaste sospese, e infine su quelle non intraprese affatto o appena incominciate.
TITOLO SECONDO
Gli articoli 3-9 enunciano le regole in merito allo scioglimento delle promiscuitAi??, una tipologia di possesso che vedeva la coesistenza pacifica su uno stesso fondo di un padrone, che poteva essere un re, un barone, una chiesa, un’abbazia, un comune, e l’intera collettivitAi??. L’obiettivo del legislatore borbonico A? quello di scioglierle : A? proprio questo infatti che viene ordinato agli intendenti , salve le eccezioni contenute nell’articolo 8, che recita cosAi?? :<< E’ possibile che vi siano de’ casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuitAi??. Tali sono quelli in cui una parte sia di pascolo estivi, e l’altra di pascoli d’inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diverse specie di animali>>. Il caso espresso nell’articolo 8 e qui riportato influisce anche sulla norma dell’articolo 4 , nel quale vengono menzionate le due cause di promiscuitAi?? riconosciute dalla legge : il condominio e le servitA? acquistate, siano essi generali o particolari. Tutte le promiscuitAi?? verranno sciolte, talvolta senza ”compensi vicendevoli”; le uniche eccezioni riguarderanno quelle espresse nell’articolo otto. Colpisce come il legislatore abbia a cuore di non ledere i diritti delle popolazioni rurali. Per esempio l’articolo 7 prevede la costruzione di passaggi per facilitare l’accesso agli agli usi a chi fosse stato penalizzato nella quotizzazione delle terre. L’articolo 9 fissa la regola per la divisione in caso nasca dubbio sul diritto alla promiscuitAi?? : la quotizzazione non si dovrAi?? sospendere. Inoltre gli Intendenti dovranno operare la divisione tenendo conto dello ”stato possessivo”, condizione che ritroveremo piA? avanti riguardo la compensazione degli usi civici. Infine questo stesso articolo sancisce che i procuratori reali, come giAi?? stabilito nel reale decreto del 19 dicembre 1838, prendano le difese dei comuni.