Lai??i??ARTICOLO SOPRA RIPORTATO, FU PUBBLICATO BEN TRE ANNI FA, IL 30 DICEMBRE 2010 SU Ai??ai???IL FATTO QUOTIDIANOai??? E, SUCCESSIVAMENTE, RIPRESO DAL NOSTRO SITO. ORA, FINALMENTE, ANCHE LA SOMMA CORTE COSTITUZIONALE SI Eai??i??ACCORTA DI QUANTO IL DOTTOR AGOSTINO CORDOVA, GIAai??i?? ai???INCOMPATIBILEai???Ai?? PROCURATORE DELLA REPUBBLICAAi?? DI NAPOLI E POI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, AVEVA PRECONIZZATO CON TANTO ANTICIPO, CON TANTA LUNGIMIRANZA, CON TANTA SAPIENZA E, SOPRATTUTTO, CON QUELLA MODESTIA E QUELLai??i??UMILTAai??i?? CHE CARATTERIZZA LE PERSONE SPECIALI COME LUI.
ErminioAi?? de BiaseAi??
Osservatorio sulla legalitAi??
di Agostino Cordova
Da mesi si A? assistito al susseguirsi di ondivaghe prospettive, e persino da parte degli stessi esponenti politici, di andare o no a nuove elezioni, ipotesi persistente anche dopo la fiducia ottenuta dal Governo.
Al riguardo, si A? prospettata anche lai??i??esigenza di modificare la legge elettorale abrogatrice, fra lai??i??altro, del voto di preferenza, di modo che ora gli eletti sono i preferiti dai partiti e non dagli elettori: ma, come da me inutilmente evidenziato, non pare che alcuno, a supporto di ciA?, abbia eccepito lai??i??indiscutibile incostituzionalitAi?? della modifica, secondo cui vengono eletti, nei limiti dei seggi cui ciascuna lista ha diritto, i candidati in essa compresi secondo lai??i??ordine di presentazione. Infatti, gli artt. 56 e 58 Cost. dispongono che i parlamentari siano eletti con suffragio universale e diretto (e non indiretto): ma gli anzidetti articoli sono stati modificati con legge ordinaria e non costituzionale, donde la relativa nullitAi??.
Ne consegue una serie di osservazioni: anzitutto, il Legislatore non si A? attenuto ai principi costituzionali, e non A? la prima volta che siano state invalidate discrasie del genere.
A mero titolo esemplificativo, il C.p.p., entrato in vigore il 25.10.1989, fino al 4.12.2009 A? stato dichiarato incostituzionale in 95 punti, oltre che in 5 delle disposizioni att. e coord.
Comunque, A? singolare che, in un contesto di convulsi e reciproci attacchi di ogni genere, da nessuno, e neppure dai candidati non eletti, sia stata utilizzataAi?? tale incostituzionalitAi?? per far cadere i Governi alternatisi dopo la riforma, a parte il possibile aspetto della legittimitAi?? di tutti i provvedimenti emanati da un Parlamento eletto in deroga alla Costituzione.
Non solo, ma se si andasse a nuove elezioni senza eliminare tale aspetto, si riprodurrebbe lai??i??identica situazione di illegittimitAi?? e degli effetti di essa.
Non appare poi chiaro perchAi??, ove le leggi emanate dal Parlamento non corrispondano secondo gli oppositori alla volontAi?? popolare ed agli impegni elettorali, nessuno abbia Ai??piA? concretamente promosso dei referendum abrogativi, per cui sarebbe bastata la richiesta di 500.000 elettori: e, per di piA?, la questione dai??i??incostituzionalitAi?? poteva essere eccepita da chiunque in un qualsiasi procedimento giudiziario riguardante la normativa successiva all’anzidetta riforma.
A parte tutto ciA?, nell’attuale dilagare di reciproci attacchi, solo ora sarebbero stati ai???scopertiai??? fattiAi?? ravvisati anomali ed addebitati, a torto od a ragione, a determinati personaggi. Ma appare non coerente con tale ottica la singolaritAi?? che, pur essendo stato di recente, fondatamente o no, attribuito al Premier anche di essere stato un piduista, non siano stati richiamati gli artt. 6Ai?? l. 17\1982 e 212 R.D. 773\1931, secondo cui sono destituiti o rimossi dal grado e dall’impiego o comunque licenziati i funzionari, impiegati ed agentiAi?? di ogni stato e grado dello Stato appartenuti alla P2. *[Vero A? che, per un verso, potrebbe obiettarsi che tale norma riguarderebbe solo i dipendenti pubblici o comunque coloro che abbiano ricevuto pubbliche funzioni da organi istituzionali, e non anche i membri elettivi di essi; e, per altro verso, si potrebbe opporre che la legge parla di funzionari di ogni stato e grado senza eccezione alcuna, e che i parlamentari esercitano nei piA? alti gradi le pubbliche funzioni.]* Aggiungesi per doverosa imparzialitAi?? che la giurisprudenza amministrativa in altri casi si A? espressa nel senso che non A? sufficiente la mera iscrizione in associazioni segrete, essendo necessaria la sussistenza di elementi obiettivi ed inconfutabili circa la volontAi?? di aderire ad esse, cioA? che detta iscrizione non sia avvenuta a loro insaputa o con il loro dissenso. Non si entra nel merito, trattandosi di aspetti opinabili in entrambi i sensi: ma, come si ribadisce, si cita obiettivamente il caso solo perchAi?? appare singolare che nellai??i??attuale esacerbato contesto, non sia stato trattato tale aspetto, che, potrebbe basarsi sulla normativa e nonAi?? su voci non facilmente controllabili, se non Ai??addirittura su dicerie.
Orbene, in questa caliginosa situazione, sarebbe opportuno istituire un Osservatorio sulla legittimitAi??, composto da esperti in materia, che siano al di sopra della politica, e che non temano di ai???compromettersiai???, per rendere noto imparzialmente a tutti quale sia lai??i??effettiva realtAi?? giuridica, non essendo i comuni cittadini, sommersi da unai??i??alluvione di esagitate, amplificate e spettacolarizzate diatribe, spesso basate su ai???traduzioniai??? politico-medatiche, in grado di discernere il fondamento delle contrastanti opinioni, o le loro eventuali finalizzazioni, come nel caso eclatante dellai??i??abolizione del voto di preferenza.
Ma forse trattasi di unai??i??idea cervellotica, come direbbero gli immancabili censori: A? meglio non andare oltre dicendo la veritAi??, apparendo incompatibile con lai??i??attuale sistema, ed essere costretto a chiedere asilo politico all’estero.


