Di seguito viene esposto un estratto del regolamento comunale del Comune di San Prisco in Terra di Lavoro entrato in vigore nel 1828.
Tale regolamento A? composto da 64 articoli e venne stilato per redimere le varie controversie comunali, la necessitAi?? di manifestA? in maniera maggiore negli anni tra il 1821 e il 1828 per via di contrasti aperti tra pastori, proprietari terrieri e cittadini del Comune.
L’allora intendente, Caracciolo, fu sommerso da richieste di arbitrato tra pastori e proprietari per i danni arrecati dagli armenti nelle aree coltivabili e il 1827 il sindaco Cesare Boccardi ricevette l’ordine di redarre il regolamento, dopo una serie di riunioni del Decurionato il 21 marzo 1828 si ebbe la firma di approvazione del nuovo sindaco, il dottor Domenico Cipriano.
L’estratto da tale regolamento non comprende tutti gli articoli maggiormente significativi, ma da l’idea di come giAi?? a quei tempi si ergeva la necessitAi?? di regolamentare secondo le leggi vigenti ne Regno delle Due Sicilie la vita cittadina e campestre e il sanzionamento delle infrazioni era punico anche con giorni di carcere (leggero ovviamente, quello pesante era destinato ai malfattori).
Regolamenti pubblici di Polizia urbana e rurale del Comune di Santo Prisco in Provincia di Terra di Lavoro ricavati in maggior parte dal Codice penale in vigore
Sono sottoposti all’ammenda di carlini dieci e alla prigionia di giorni tre tutti quelli che contravvengono agli seguenti articoli:
1 ai??i?? quelli che essendo obbligati l’illuminarsi le scale, cortili, e facciate esteriori di luoghi pubblici lo trascurino;
2 ai??i?? quelli che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiale o qualsivoglia cose, che diminuiscano la libertAi??, o la sicurezza del passaggio;
3 ai??i?? quelli che trascurino di mettere il lume a materiali, che han lasciati o agli scavi che han fatti nelle strade o nelle Piazze;
4 ai??i?? quelli che omettono di nettare le strade o i transiti in quei Comuni dove questa cosa A? lasciata a carico degli abitanti;
5 – quelli che trascurino di mantenere, riparare e nettare i forni, camini, e le fabbriche di cose ove si fa fuoco;
6 ai??i?? quelli che malgrado la intimazione fatta dall’autoritAi?? legittima trascurino di riparare, e demolire gli edifizi a fronte di pubbliche strade che minacciano rovinare, riconosciuta la necessitAi?? precisa di ciA? fare;
7 ai??i?? quelli che accendono fuoco neAi?? loro campi, ad una distanza minore di quella destinata da’ regolamenti, dalle case altrui, pagliari, boschi, macchine, magazzini e capanne e qualunque materiale combustibile;
10 ai??i?? quelli che lasciano vacare i matti siano o no’ furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici, o feroci, che loro appartengono e cani mastini e senza le debite mossarole ed ogn’altra specie di cane pericoloso al pubblico;
12 ai??i?? quelli che ne’ casi di incendi, inondazioni, nubifragi, o di altra calamitAi??, richiesti, e potendo prestar servizio, e soccorso lo tralascino;
13 gli speziali che danno spedizione a ricette, o ordinanze a persone non approvate;
23 ai??i?? quelli che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte, o ferite degli animali, o bestiami appartenenti ad altrui;
37 ai??i?? quelli che aizzano o non ritengono i cani quando perseguitano i passeggeri;
38 ai??i?? quelli che trovando per le strade di un Comune un fanciullo abbandonato o disperso non lo conducono dall’uffiziale della municipalitAi?? o della Polizia, salvo le pene maggiori ne’ casi previsti dalle Leggi per l’abbandono, o per l’esposizione di un fanciullo.
40 ai??i?? quelli che senza la permissione, sia per la caccia, sia per altro oggetto, entrino nell’altrui fondo chiuso da mura fabbricare e da mura a secco, da siepe, da forcate o da riparo di terra, che giunge ai palmi cinque almeno